VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, e della potesta' concessagli con l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e con l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, di estendere le leggi del Regno alle nuove Provincie con le necessarie disposizioni di coordinamento; Visti i seguenti provvedimenti legislativi aventi vigore nel Regno: legge 20 giugno 1871, n. 283; legge 29 maggio 1873, n. 1387; legge 4 luglio 1874, n. 2011; legge 4 marzo 1876, n. 3713; legge 20 giugno 1877, n. 3917; legge 11 aprile 1886, n. 3794; legge 1° marzo 1888, n. 5238; legge 29 dicembre 1901, n. 535; R. decreto 2 febbraio 1902, n. 18; legge 31 marzo 1904, n. 140; testo unico 25 luglio 1904, n. 523; legge 23 giugno 1906, n. 255; legge 19 luglio 1906, n. 379; legge 5 maggio 1907, n. 257; legge 14 luglio 1907, n. 539; testo unico 10 novembre 1907, n. 844; legge 9 luglio 1908, n. 445; legge 2 giugno 1910, n. 277; legge 22 dicembre 1910, n. 919; legge 3 marzo 1912, n. 134; testo unico 21 marzo 1912, n. 442; legge 14 luglio 1912, n. 834; R. decreto-legge 6 maggio 1915, n. 589; decreto-legge Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1633; decreto-legge Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1596; decreto Luogotenenziale 26 luglio 19.17, n. 1299; decreto-legge Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1597; decreto-legge Luogotenenziale 4 ottobre 1917 n. 1605; decreto-legge Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256; decreto-legge Luogotenenziale 29 agosto 1918; n. 1340; legge 15 dicembre 1918, n. 1881; decreto-legge Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 60; decreto-legge Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 86; decreto legge Luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 350; decreto legge Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 461; R. decreto-legge 8 luglio 1919, n. 1271; R. decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 38; R. decreto-legge 7 aprile 1921, n. 640; R. decreto 28 ottobre 1921, n. 2156; R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1723; R. decreto-legge 23 Ottobre 1922, n. 1375; R. decreto-legge 15 gennaio 1923, n. 363; R. decreto 3 maggio 1923, n. 1217; R. decreto 7 giugno 1923, n. 1349; R. decreto 6 settembre 1923, n 2125; decreto legge 7 ottobre 1923, n. 2282; R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2579; R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700; R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2788; R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2965; Nonche' i seguenti provvedimenti legislativi aventi vigore nelle nuove Provincie: prescrizioni 24 dicembre 1839, n. 30357 per il Tirolo; ordinanza governatoriale 13 luglio 1844, numero 7507, per Gorizia e Gradisca; legge imperiale 3 dicembre 1852, B. L. I., n. 250; legge 19 febbraio 1873, Boll. prov. n. 20, per la Dalmazia; ordinanza Ministeriale 3 luglio 1873, n. 6953, per l'Impero; legge 9 novembre 1880, Boll. prov. n. 2 ex 1881, per la Dalmazia; legge 27 dic. 1881, Boll. prov. n. 5, per l'imboschimento del Carso nel territorio di Trieste; notificazione Luogotenenziale 4 marzo 1882, Boll. prov. n. 9, per il Litorale; legge 11 novembre 1883, Boll. prov. n. 11, ex 1884, per l'Istria; legge 9 dicembre 1883, Boll. prov. n. 13, per l'imboschimento del Carso nella Contea principesca di Gorizia e Gradisca; notificazione Luogotenenziale 24 febbraio 1884, Boll. prov. n. 12, per il Litorale; ordinanza Luogotenenziale 1° giugno 1884, Boll. prov. n. 12, per il Litorale; legge 30 giugno 1884, B. L. I., n. 117 per l'Impero; legge 7 febbraio 1888, B. L. I., n. 17 per l'Impero; ordinanza Luogotenenziale 19 novembre 1891, Boll. prov. n. 43, per il Tirolo; legge 24 maggio 1893, Boll. prov. n. 34, per la regione del Carso nel Margraviato d'Istria; legge 21 agosto 1894, Boll. prov. n. 21, per il Carso delle isole del Quarnero; legge 5 giugno 1897, Boll. prov. n. 21, per la Contea principesca del Tirolo; legge 16 dicembre 1908, Boll. prov. n. 10, per l'imboschimento del Margraviato d'Istria; legge 4 gennaio 1909, B. L. I. n. 4, per l'Impero; ordinanza Luogotenenziale 26 maggio 1911, n. 900-6, per la Contea principesca del Tirolo; legge 9 settembre 1912, Boll. prov. n. 22, per la Contea principesca di Gorizia e Gradisca; legge 29 ottobre 1912, Boll. prov. n. 22, per la Dalmazia; legge 12 dicembre 1912, Boll. prov. n. 34, per la Contea principesca di Gorizia e Gradisca; legge 12 maggio 1913, Boll. prov. n. 17, per la Dalmazia; Ritenuta l'urgenza di coordinare ed unificare con gli opportuni adattamenti e le necessarie modificazioni tutte queste varie e complesse disposizioni in materia di boschi e di terreni di montagna; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per la guerra, per la marina, per le finanze e per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilita' o turbare il regime delle acque.